Art. 10.
(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine).

      1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti

 

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all'albo dei vigneti del Chianti DOCG né produrre vini Chianti DOCG».